Cosa è il DVR e la valutazione del rischio?
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.
La valutazione dei rischi e la successiva redazione del DVR è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08). Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.
Cosa deve contenere il DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto DVR, non si deve limitare a riportare l’anagrafica aziendale, l’organigramma della sicurezza e tutti i pericoli relativi all’attività svolta, suggerendo semplicemente alcuni consigli per la gestione dei vari pericoli, ma deve calarsi nella realtà valutata. Occorre analizzare tutte le fasi lavorative interne all’azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase e quantificando tutti i rischi derivati. E’ necessario dunque misurare ciascun rischio, non è sufficiente solo menzionarlo del documento. Nel DVR deve essere inoltre presente un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo, dove vengono riportate tutte le misure di prevenzione predisposte, il soggetto responsabile dell’attuazione ed una programmazione temporale.
Per poter redigere un DVR è indispensabile un sopralluogo da parte di un Tecnico della Sicurezza, che effettuando le registrazioni e le misurazioni necessarie, sarà in grado di valutare quantitativamente tutti i rischi. E’ per questi motivi che non è possibile redigere un DVR senza il sopralluogo tecnico. I cosiddetti “DVR on line”, ossia che vengono redatti senza la visita del professionista in azienda, risultano gravemente incompleti ed in caso di visita ispettiva da parte degli organi di controllo generano immancabilmente prescrizioni e sanzioni.
Cos’è un Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (DVRS)?
E’ il Documento di Valutazione dei Rischi redatto partendo da un modello di riferimento di base approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno (Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012). Può essere utilizzato da tutti quei Datori di Lavoro di aziende che contano fino a 50 lavoratori con esclusione delle seguenti: aziende industriali, impianti o installazioni con i lavoratori esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all’esposizione ad amianto.
Il DVRS prevede una struttura suddivisa in quattro fasi:
descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni;
individuazione dei pericoli presenti;
valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di attuazione;
definizione del programma di miglioramento.
Maggiori informazioni sul Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato puoi averle leggendo il nostro approfondimento “Redazione DVR: le procedure standardizzate”
Quanto tempo ho per mettermi in regola con il DVR?
Spesso, secondo la nostra esperienza, si pensa che esista un periodo di tolleranza per la redazione del documento. Questo era vero prima dell’approvazione della Legge 161/14, varata a seguito di una procedura di infrazione comminata all’Italia dalla Comunità Europea, che ha integrato il contenuto degli articoli 28 comma 3-bis e 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 obbligando il Datore di Lavoro a rendere disponibile il DVR in concomitanza con l’apertura dell’attività.
Cosa si intende per “data certa” del DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (anche quello standardizzato) deve avere data certa, ossia si deve poter provare che il documento sia stato redatto con un preciso riferimento temporale. A tal fine è sufficiente che il documento sia sottoscritto dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS. In mancanza del medico competente o del RLS, si rende necessario documentare la data semplicemente inviandosi il documento in formato pdf tramite PEC. Per coloro che non avessero la PEC è possibile ricorrere all’apposizione del timbro di un ufficio postale sul documento avente “corpo unico” (seguendo la procedura descritta nella disposizione delle Poste italiane 93/2007). Altra soluzione è quella di spedire per mezzo raccomandata il documento all’indirizzo della propria sede.
Quando va aggiornato il DVR
Il DVR deve essere riesaminato quando cambiano in modo significativo il processo produttivo, l’organizzazione del lavoro, le attrezzature, le sostanze utilizzate o quando emergono nuovi rischi. Deve inoltre essere aggiornato a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. Crono Servizi affianca l’azienda nel verificare se il documento esistente è ancora coerente con la situazione reale.
Perché il sopralluogo tecnico è importante
Una valutazione efficace non nasce da un modello standard compilato a distanza. Il sopralluogo consente di osservare attività, ambienti, attrezzature, interferenze e modalità operative, collegando il documento alle condizioni effettive di lavoro. Per un supporto continuativo è possibile valutare anche l’incarico di RSPP esterno.
DVR assente o inadeguato: sanzioni e conseguenze
L’omessa valutazione dei rischi e le principali carenze documentali possono comportare sanzioni penali e amministrative rilevanti, oltre a prescrizioni e obblighi di regolarizzazione. Abbiamo raccolto alcuni esempi aggiornati nella pagina dedicata alle sanzioni per la sicurezza sul lavoro. Per le aziende della provincia è disponibile anche la pagina dedicata alla sicurezza sul lavoro a Bergamo.

